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Ricerca per tag: 'premi lotterie'

AVEVAMO RAGIONE!

Accolto il principio secondo cui l'entità di un premio deve essere calcolata al netto di quanto speso per la giocata.


 Come saprete dal primo gennaio 2012 è stata introdotta una nuova tassa del 6% che colpisce la parte superiore ai 500 euro dei premi delle videolottery (vlt), dei giochi numerici e dei gratta e vinci.
La nuova tassa, introdotta dal governo Berlusconi, è entrata in vigore dal primo gennaio 2012, a seguito di un provvedimento dell' AAMS.
Il provvedimento è stato impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dalle compagnie concessionarie degli apparecchi le quali hanno denunciato le conseguenze che sarebbero derivate dall'applicazione della nuova tassa alle vlt, con l'effetto paradossale di pagare la tassa anche in caso di perdita, o di una vincita minore rispetto alla misura tassabile.
Le vlt, infatti, al termine delle sessioni di gioco emettono uno scontrino su cui viene riportata l'intera somma residua, senza fare distinzioni tra quanto il giocatore ha introdotto nella macchina e quanto ha effettivamente vinto. In altre parole, un giocatore potrebbe introdurre nella macchina 100 euro e vincere alla prima mano, ad esempio, 450 euro. Se si ritirasse subito dal gioco la macchina stamperebbe uno scontrino di 550 euro (quanto introdotto dal giocatore più il premio). Verrebbe così assoggettato alla tassa sulle vincite nonostante il premio sia inferiore (450 euro) alla misura prevista nel decreto (500 euro).
Il TAR ha accolto i ricorsi e ha sospeso l'applicazione della nuova tassa relativamente alle videolottery.
La decisione conferma il principio da noi sostenuto da tempo e cioé che il premio deve calcolarsi sottraendo al suo ammontare quanto speso per la giocata e che, quindi, non possono considerarsi premi i milioni di "premi" delle lotterie istantanee di importo pari al prezzo del biglietto.
Se la nuova tassa colpisse, ad esempio, anche i premi dei gratta e vinci di importo pari a cinque euro, molti giocatori, acquistando un biglietto da 5 euro e "vincendo un premio" da 5 euro dovrebbero pagare la tassa, anche non avendo in realtà vinto niente.
In maniera del tutto logica e corretta il TAR ha fatto prevalere il principio secondo cui un premio è pari alla differenza tra il premio stesso e quanto speso per conseguirlo.

Se ho speso cinque euro per il biglietto e ho "vinto" cinque euro, non ho vinto alcun premio, perché la differenza tra quanto ho vinto e quanto ho speso è pari a zero. Così se acquisto un biglietto al prezzo di 10 euro e vinco un "premio" da venti euro, in realtà il premio è di soli dieci euro, cioè la differenza tra il premio incassato e quanto speso per l'acquisto del biglietto.


L'accoglimento di questo principio da parte di un organo giurisdizionale importante quale il TAR del Lazio conferma la validità della nostra azione e per questo vi invitiamo ancora una volta a firmare la nostra petizione per convincere AAMS a modificare la struttura dei premi dei gratta e vinci, eliminando i premi minori, ingannevoli, pericolosi e con la sola funzione di indurre a giocare.

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created by: Paolucci Simone