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IL SILENZIO DEL POTERE

QUESTA E' LA COPIA DELLA DENUNCIA INVIATA ALL'AGCOM IN MATERIA DI GRATTA & VINCI E RIMASTA, OVVIAMENTE, SENZA ESITO


 AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
VIA ISONZO, 21/B
00198 R O M A


Raccomandata a.r.


Oggetto: denuncia di pubblicità illegale ex art. 1, comma 938, Legge 28.12.2015, n. 208


Spettabile Autorità,
il giorno 18 ottobre u.s., alle ore 22,30 c.a, sulla rete televisiva generalista La7, ho assistito alla trasmissione della pubblicità del gioco pubblico con vincite in denaro "Gratta & Vinci", che mi è capitato di vedere trasmessa anche il successivo 19 ottobre sulla rete tematica "Supertennis" della piattaforma a pagamento SKY, relativamente ai gratta e vinci della serie "Miliardario"

Nelle due pubblicità, il messaggio era condensato nella solita domanda "Ti piace vincere facile?".

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Postato il 17/02/2017 16:18 in 'Aggiornamenti' da Asteriti Avv. Osvaldo
Il post è stato visitato 3964 volte.
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Tags: gratta & vinci - denuncia - Ti piace vincere facile - AGCOM

IL SILENZIO DEL POTERE

QUESTA E' LA COPIA DELLA DENUNCIA INVIATA ALL'AGCOM IN MATERIA DI GRATTA & VINCI E RIMASTA, OVVIAMENTE, SENZA ESITO


 AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
VIA ISONZO, 21/B
00198 R O M A


Raccomandata a.r.


Oggetto: denuncia di pubblicità illegale ex art. 1, comma 938, Legge 28.12.2015, n. 208


Spettabile Autorità,
il giorno 18 ottobre u.s., alle ore 22,30 c.a, sulla rete televisiva generalista La7, ho assistito alla trasmissione della pubblicità del gioco pubblico con vincite in denaro "Gratta & Vinci", che mi è capitato di vedere trasmessa anche il successivo 19 ottobre sulla rete tematica "Supertennis" della piattaforma a pagamento SKY, relativamente ai gratta e vinci della serie "Miliardario".

Nelle due pubblicità, il messaggio era condensato nella solita domanda "Ti piace vincere facile?".

Ad avviso dello scrivente, il claim utilizzato integra la fattispecie vietata dall'articolo 1, comma 938, lettera l), della legge 28.12.2015, n. 208, Legge di stabilità 2016.

La legge, dopo avere richiamato, nel comma 937, i principi dettati in materia di pubblicità dei gioco con vincite in denaro, nella raccomandazione europea del 14.7.2014, nel comma 938 vieta espressamente la pubblicità dei giochi con vincite in denaro che "induce a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita".

Ora, non può essere revocato in dubbio che nella pubblicità denunciata, pur con l'artificio di una domanda retorica, si raggiunga proprio l'effetto, vietato dalla legge, di far confondere al giocatore la facilità del gioco con la facilità della vincita.

Due considerazioni in punto di fatto:
a) le lotterie stanatene hanno una indubbia facilità di gioco, dovendo il giocatore limitarsi a rimuovere dall'area di gioco la vernice asportabile per scoprire numeri o simboli che danno diritto o meno al premio (facilità di gioco);
b) diverso, molto diverso, è il caso della facilità di vincita. Nelle lotterie istantanee della serie del "Miliardario", ad esempio, le probabilità di vincita del premio massimo sono le seguenti:
"Nuovo Miliardario" 1 su 5.280.000 biglietti;
"Nuovo Mega Miliardario" 1 su 7.800.000 biglietti;
"Nuova Maxi Miliardario" 1 su 7.500.000 biglietti.

La probabilità di vincere il premio massimo in tutte le lotterie istantanee è a un di presso la medesima di quella indicata per le lotterie menzionate.

Né vale obiettare che la probabilità di "vincita" in generale, di un premio qualsiasi, sia superiore a quella indicata relativamente ai premi maggiori, per due ordini di motivi: 1) il giocatore a cui è indirizzato il claim "Ti piace vincere facile?", ascoltando il messaggio non pensa certo alla vincita di un "premio", pari magari all'importo del prezzo del biglietto, messo in palio affinché il giocatore continui a giocare, ma pensa al premio massimo, pubblicizzato e enfatizzato sulla stesso recto del biglietto;
2) l'ingannevolezza che porta a confondere la facilità di gioco con la facilità di vincita consiste anche, se non proprio, nella mancata indicazione di quale sia il premio che è facile vincere, a quale premio si riferisca la facilità di vincita.

Gioverà a questo punto rammentare come il divieto di pubblicità che induca a confondere la facilità di gioco con la facilità di vincita sia dettata a tutela dei giocatori e soprattutto delle fasce deboli.

Per le suesposte considerazioni, si chiede a codesta Autorità di esercitare il potere sanzionatorio alla medesima riconosciuto dall'articolo 1, comma 940 della legge 208/2015 e, accertata la violazione della pubblicità come denunciata, irrogare la sanzione prevista dall'articolo 7, comma 6 del decreto legge 14 settembre 2012, n., 158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 20123, n. 189, tenendo conto nella irrogazione della sanzione pecuniaria della durata della violazione e del volume economico delle entrate generato dalle lotterie istantanee per il concessionario.

Nell'attesa di esito, è gradita l'occasione per inviare i migliori saluti.

Avv. Osvaldo Asteriti

Jesi, 26 ottobre 2016

Postato il 17/02/2017 16:05 in 'Aggiornamenti' da Asteriti Avv. Osvaldo
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Tags: Gratta & vinci - denuncia - AGCOM - Ti piace vincere facile

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